Trib. Prato n. 509 del 2016
DIRITTO SOCIETARIO – Art. 2495 c.c.
Inutile la sentenza che accerta il credito in favore di una società di capitali in liquidazione se questa, nelle more del giudizio, viene cancellata dal Registro delle Imprese e nessuna annotazione viene fatta di quel credito, nel bilancio finale di liquidazione.
Niente da fare, quindi, per la socia che agisce esecutivamente in danno del debitore per ottenere il pagamento di quel credito. L’opposizione alla esecuzione viene accolta dal Tribunale di Prato che alfine riconosce la carenza di legittimazione attiva della socia. Infatti la cancellazione dal registro delle imprese e la mancata annotazione del credito nel bilancio finale di liquidazione, (annotazione possibile solo per crediti certi) vanno intesi come univoca manifestazione della volontà del liquidatore di rinunciare al credito litigioso.
La sentenza di accertamento del credito è stata inutilmente emessa; il giudizio doveva interrompersi, poiché il credito si era estinto per rinuncia.