Trib. Prato 17 settembre 2008
Diritto societario: ai sensi dell’art. 2534 c.c., se previsto nello statuto, gli eredi del socio deceduto subentrano in luogo del de cuius nella partecipazione della società cooperativa, qualora non abbiano manifestato, in tempi ragionevoli, chiara volontà di recedere (clausola di continuazione).
Niente da fare quindi per gli eredi disinteressati alla partecipazione che non potranno, pertanto, reclamare la liquidazione della quota sociale.