DIVORZIO Revoca dell’ assegno di mantenimento in pendenza di giudizio divorzile – Assegno divorzile Condizioni per il riconoscimento

Revocato nel giudizio divorzile l’assegno di mantenimento su specifica istanza avanzata dopo il passaggio in giudicato della sentenza  parziale dichiarativa dello scioglimento del Matrimonio. Infatti il divorzio fa venir meno il rapporto coniugale e con esso lo status di coniugi separati che giustifica lì’assegno di mantenimento.

All’assegno di mantenimento si potrà sostituire l’assegno  divorziale, ma non nel caso di specie  ove il pacifico squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di assegno divorzile non sono elementi decisivi – da se soli –  per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.  La funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile  impone la disamina degli altri parametri  previsti dall’art. 5 comma 6 L. Div. ovvero dell’inadeguatezza dei propri mezzi reddituali e dell’impossibilità a procurseli  per ragioni oggettive con riferimento sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente  sia alle esigenze compensative  per le aspettative sacrificate, in accordo con il coniuge,  nell’interesse della famiglia, sia al contributo effettivo offerto per la formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.

In difetto di  prova di tali parametri, la domanda dell’assegno divorzile,  seppur in via sommaria, viene rigettata

Ordinanza Trib. PRATO 23-3-20