DIVORZIO Revoca dell’ assegno di mantenimento in pendenza di giudizio divorzile – Assegno divorzile Condizioni per il riconoscimento
Revocato nel giudizio divorzile l’assegno di mantenimento su specifica istanza avanzata dopo il passaggio in giudicato della sentenza parziale dichiarativa dello scioglimento del Matrimonio. Infatti il divorzio fa venir meno il rapporto coniugale e con esso lo status di coniugi separati che giustifica lì’assegno di mantenimento.
All’assegno di mantenimento si potrà sostituire l’assegno divorziale, ma non nel caso di specie ove il pacifico squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di assegno divorzile non sono elementi decisivi – da se soli – per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno. La funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile impone la disamina degli altri parametri previsti dall’art. 5 comma 6 L. Div. ovvero dell’inadeguatezza dei propri mezzi reddituali e dell’impossibilità a procurseli per ragioni oggettive con riferimento sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente sia alle esigenze compensative per le aspettative sacrificate, in accordo con il coniuge, nell’interesse della famiglia, sia al contributo effettivo offerto per la formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.
In difetto di prova di tali parametri, la domanda dell’assegno divorzile, seppur in via sommaria, viene rigettata